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Rilascio della carta d'identità elettronica per maggiorenni

(urn:nir:ministero.interno:decreto:2015-12-23~art4)
  • Servizio attivo
Procedimento di rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica per maggiorenni

A chi è rivolto

Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Ferentino.

I non residenti (dimoranti) nel Comune di Ferentino, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone motivata richiesta all'ufficio Anagrafe.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Descrizione

L'ufficio competente, verificata l'identità del richiedente, accertata l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE ed effettuata l'acquisizione delle informazioni definite dal Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 5, com. 1 rilascia il modulo di riepilogo pratica, comprensivo del numero della carta di identità e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla carta, per i servizi aggiuntivi.

La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati a essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

Approfondimenti

L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, ovvero voglia richiederla con validità per l'espatrio, deve sottoscrivere, in sede di richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In mancanza di tale sottoscrizione, il documento verrà rilasciato con l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.

Art.3, L. n.1185/1967

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) Abrogato;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e 4 della L. n.1423/1956;

f) Abrogato;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art.3-bis L. n.1185/1967 (articolo aggiunto dal d.L. n.69 del 13/06/2023):
Coloro nei cui confronti l’'autorità giudiziaria abbia inibito "il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.”.

La carta d'identità può essere rilasciata anche da un Comune diverso da quello di residenza (è comunque obbligatorio che la persona sia iscritta nell'Anagrafe della popolazione di un Comune italiano).

Il rilascio da parte di un Comune diverso da quello di residenza, è possibile nel caso in cui la persona sia temporaneamente dimorante nel Comune.

Spetta al cittadino comprovare che è effettivamente, e non casualmente, dimorante nel Comune.

Rientrano in tale categoria tutti coloro che siano in grado di comprovare di essere:

  • ricoverati in case di cura o altre strutture socio-sanitarie;
  • coloro che hanno la sede di lavoro in questo Comune;
  • coloro che sono presenti sul territorio comunale per motivi lavorativi e/o di assistenza familiari;
  • temporaneamente dimoranti nel Comune per le più svariate ragioni, ma non ancora residenti.

Pertanto deve essere acquisita la documentazione che comprovi l’effettiva dimora.

La validità della CIE è diversa a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di 3 anni;
  • 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;
  • 3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

Nel caso di impedimento temporaneo a rilevare le impronte digitali (non a causa di un rifiuto da parte del cittadino), il documento avrà la durata limitata ad un anno.

Qualora l'impedimento alla rilevazione delle impronte non fosse temporaneo o evidente è possibile il rilascio del documento con la scadenza non ridotta ad un anno, previa presentazione di documentazione medica che attesti l'impedimento permanente.

La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 7 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata RAR, a cura di Poste Italiane, all’indirizzo d residenza o ad un indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta, oppure presso il Comune.

Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente incaricata, e nel caso di inoltro presso un indirizzo privato, qualora al momento della consegna il cittadino non fosse presente verrà rilasciato un avviso nella cassetta delle lettere, sul quale è indicato un numero verde (servizio clienti di Poste Italiane) che sarà possibile contattare entro i primi 4 giorni dal rilascio dell'avviso. con il quale si potrà richiedere:

  • che l'invio venga nuovamente recapitato all'indirizzo del destinatario;
  • che l'invio venga messo a disposizione presso un ufficio postale.

Trascorso il periodo di giacenza presso l’ufficio postale, il documento verrà trasmesso al Comune dove resterà depositato sino al suo ritiro, non si conoscono i tempi di trasmissione da Poste Italiane al Comune.

Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.

Come fare

Per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario prenotare online un appuntamento tramite la piattaforma del Ministero dell’Interno all’indirizzo: 

Il sistema “Prenotazioni CIE” rilascerà una ricevuta con il riepilogo della richiesta con indicato la data e l’ora dell’appuntamento che andrà stampata ed esibita allo sportello dell’ufficio anagrafe il giorno dell’appuntamento.

L'ufficio competente, verificata l'identità del richiedente, accertata l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE ed effettuata l'acquisizione delle informazioni definite dal Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 5, com. 1 rilascia il modulo di riepilogo pratica, comprensivo del numero della carta di identità e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla carta, per i servizi aggiuntivi.

La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati a essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Diritti di segreteria o istruttoria
(per il rilascio del documento)
22,50 €
Diritti di segreteria o istruttoria
(per il rilascio del duplicato)
28,00 €

Cosa serve

  • il codice fiscale o la tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione
  • la carta d'identità scaduta o in scadenza (per richiesta di rinnovo)
  • il documento originale della denuncia di smarrimento o furto (per richiesta relativa a furto o smarrimento)
  • il documento di riconoscimento rilasciato dalla propria autorità (per cittadino comunitario non italiano)
  • il passaporto (per cittadino extracomunitario)
  • il permesso di soggiorno (per cittadino extracomunitario)
  • una fotografia formato tessera in formato cartaceo o elettronico recente (massimo sei mesi).

Le fotografie in formato elettronico devono essere presentate con le modalità previste dal Ministero e avere le seguenti caratteristiche:

  • formato tessera (3,5 x 4,5 cm)
  • definizione di almeno 400 dpi
  • dimensione del file inferiore a 500 kb
  • il file deve essere in formato JPG.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la carta d'identità elettronica (CIE).

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 6 giorni lavorativi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026 10:01.46

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